Il 24 maggio 2025 la Gazzetta Ufficiale n. 119 ha pubblicato l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Il periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale si potevano ancora avviare corsi secondo le regole precedenti, si è chiuso nella primavera del 2026. Da allora le aziende si muovono interamente dentro il nuovo quadro, e per molte il cambiamento più rilevante non riguarda il numero di ore, ma il modo in cui la formazione viene controllata. Per le imprese che si appoggiano a strutture specializzate come quella di ctsafe.it per corsi e consulenza, la domanda da porsi riguarda sempre meno quale corso fare e sempre di più come dimostrare che è servito.
Un solo accordo al posto di tanti
Fino al 2025 la formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 era regolata da più accordi, approvati in anni diversi e spesso difficili da leggere insieme: uno per lavoratori, preposti e dirigenti, uno per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione, uno per le attrezzature di lavoro. Il nuovo accordo riunisce questa materia in un testo unico, che definisce durata, contenuti minimi e modalità dei corsi.
Per chi organizza la formazione in azienda, questo significa avere un riferimento più ordinato. Ma significa anche dover rileggere i propri piani formativi, perché alcune regole sono cambiate e altre sono state introdotte da zero.
Le novità che toccano più imprese
La prima riguarda il datore di lavoro. L'accordo introduce un percorso formativo specifico per il datore di lavoro in quanto tale, di almeno sedici ore, da completare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore. Non si tratta più soltanto del datore che svolge in prima persona il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione: la formazione riguarda chi ha la responsabilità dell'impresa e delle scelte organizzative sulla sicurezza.
La seconda riguarda le attrezzature. L'elenco di quelle per cui serve una specifica abilitazione si è allargato, con l'aggiunta di nuove macchine fra quelle previste dall'articolo 73 del Testo Unico. La formazione già svolta secondo le regole precedenti resta valida, ma chi usa le attrezzature entrate nell'elenco deve completare il proprio percorso.
La terza riguarda le modalità di erogazione. L'accordo disciplina in modo distinto la formazione in presenza, la videoconferenza sincrona, l'e-learning e le forme miste, con requisiti diversi per ciascuna. Non tutti i contenuti possono essere svolti a distanza, e la parte pratica, quando prevista, resta in presenza.
Vengono inoltre integrati i contenuti della formazione dei preposti e regolati gli obblighi formativi per chi lavora negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
La verifica che arriva dopo il corso
Il passaggio più interessante, però, è quello sulla verifica. L'accordo rafforza la verifica dell'apprendimento al termine del corso e introduce l'idea che l'efficacia della formazione vada valutata anche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. In altre parole, non basta che il lavoratore abbia superato un test in aula: bisogna poter osservare che, una volta al suo posto, applica ciò che ha imparato.
Per un'impresa edile o industriale questo cambia la prospettiva. Si pensi a un addetto che ha seguito l'addestramento all'uso dei dispositivi anticaduta. In aula ha imparato a indossare correttamente l'imbracatura e a scegliere il punto di ancoraggio. La verifica sul campo consiste nel controllare, in copertura, che lo faccia davvero: che regoli le cinghie, che si colleghi prima di avvicinarsi al bordo, che non usi come ancoraggio un elemento non idoneo.
È un lavoro che richiede tempo e competenze. Qualcuno deve osservare, registrare cosa ha visto e, se necessario, programmare un intervento correttivo. Il preposto, che per ruolo è più vicino ai lavoratori, diventa una figura centrale anche in questo passaggio.
Cosa conviene fare adesso
A transitorio concluso, il primo passo per un'azienda è una ricognizione: chi ha completato quali corsi, con quale accordo, con quali scadenze di aggiornamento. Molte imprese scoprono in questa fase di avere attestati sparsi, scadenze non allineate e lavoratori che usano attrezzature per cui il percorso andava integrato. Un registro unico, con nome, ruolo, corsi svolti e data del prossimo aggiornamento, è lo strumento più semplice per tenere tutto sotto controllo, soprattutto quando il personale ruota fra cantieri e reparti diversi.
Il secondo passo è pianificare. Il datore di lavoro ha ancora margine per completare il proprio percorso, ma rimandare fino all'ultimo significa concentrare in pochi mesi una formazione che richiede tempo. Lo stesso vale per gli aggiornamenti periodici, che conviene distribuire nel corso dell'anno invece di accumularli.
Il terzo passo riguarda proprio la verifica dell'efficacia. Serve un modo semplice e ripetibile per documentarla: una scheda di osservazione, un controllo a campione durante le lavorazioni a maggior rischio, un momento di confronto dopo ogni intervento in quota.
Un attestato appeso in ufficio, da solo, oggi dice poco. Conta di più la scheda compilata il martedì successivo, in cima a un tetto.






